Brevetti

Il brevetto è lo strumento di protezione delle invenzioni. In termini giuridici è un diritto esclusivo concesso per un’invenzione, (ad esempio un prodotto nuovo o un processo che fornisce un nuovo modo per realizzare un prodotto). Esso offre protezione per un periodo di 20 anni a partire dalla data di deposito, nello Stato in cui esso è depositato. Da notare che lo Stato offre protezione al brevetto in cambio della divulgazione pubblica dell’invenzione, che così diventa patrimonio comune della tecnica, anche se sfruttabile dal punto di vista economico solo dal suo proprietario. Il brevetto è quindi anche uno strumento per creare un valore all’interno dell’azienda, il proprietario del brevetto ha infatti il diritto di disporre di tale bene immateriale, può sfruttarlo direttamente o venderlo o concederlo in licenza.
Il brevetto conferisce il diritto di escludere gli altri dall’utilizzo a fini commerciali dell’invenzione, il titolare può quindi vietare a terzi di produrre, utilizzare, vendere e importare l’invenzione senza il suo consenso.
La tassa di deposito è di € 170,00, per un brevetto di 20 pagine, ogni pagina in più comporta una maggiorazione di € 10,00. La tassa di deposito comprende la tassa di mantenimento fino al terzo anno, dal 3° anno fino al 19° le tasse di mantenimento variano da € 70,00 a € 650,00.
L’U.S.B.M. non verifica la novità né l’applicabilità industriale né il passo inventivo del brevetto. Tali requisiti tuttavia possono essere contestati in giudizio in qualsiasi momento. Spetta al Tribunale Unico della Repubblica di San Marino decidere sulla validità del titolo di protezione.

Domanda Internazionale di brevetto

La Repubblica di San Marino è membro dell’Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti (P.C.T. Patent Cooperation Treaty), convenzione internazionale gestita dall’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI – WIPO) che ha sede a Ginevra (CH).
Con una unica domanda, un unico pagamento in franchi svizzeri ed in una unica lingua (francese o inglese) il brevetto può essere registrato per tutti i paesi indicati dal richiedente, che siano membri della stessa convenzione internazionale.
Attraverso il P.C.T. si attiva una procedura centralizzata di deposito e di ricerca. La domanda internazionale è oggetto di ricerca internazionale condotta da un’autorità specializzata , che emette un rapporto di ricerca internazionale.
La concessione del brevetto nei singoli Stati designati dovrà essere fatta dai singoli Uffici nazionali, in base alla legislazione nazionale.
La domanda di registrazione internazionale deve essere depositata presso l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale OMPI/WIPO, con i sistemi di deposito on-line.
Se la domanda internazionale rivendica la priorità derivante da brevetto sammarinese essa va depositata  all’OMPI/WIPO prima della scadenza dei 12 mesi, decorrenti dalla data di deposito nazionale.

Domanda di Brevetto Europeo

La Repubblica di San Marino dall'1 luglio 2009  è membro della Convenzione sul Brevetto Europeo (C.B.E.), convenzione internazionale gestita dall’Organizzazione Europea dei Brevetti che ha sede a Monaco di Baviera. Con il Decreto Legge 22 giugno 2009 n. 76  "Norme di applicazione della Convenzione sul Brevetto Europeo (C.B.E.)" sono state adottate le principali norme procedurali per la nazionalizzazione a San Marino di brevetti concessi dall'EPO.



 



Torna Indietro Torna indietro