Il marchio è un segno con cui unazienda distingue i propri prodotti o servizi da quelli di altre imprese.
Qualsiasi segno graficamente rappresentabile può in linea di massima essere registrato come marchio. Il marchio può essere costituito da parole, da combinazioni di cifre e/o lettere (marchio denominativo), da una immagine (marchio figurativo), da combinazioni di immagini e parole (marchio misto-complesso) e da forme tridimensionali (marchio tridimensionale o di forma).
Il marchio non è mai protetto in modo generale, ma solo in relazione ai prodotti e ai servizi identificati mediante classi di prodotti e servizi in base alla Classificazione di Nizza.
Il titolare di un marchio registrato ha il diritto di utilizzare il marchio per contrassegnare prodotti o servizi e può vietare a terzi di utilizzare un segno identico o simile al proprio per il medesimo tipo di prodotti o servizi.
La tassa di registrazione per 10 anni per la Repubblica di San Marino è di 200,00, fino a tre classi di prodotti o servizi, ogni classe ulteriore comporta una maggiorazione di 50,00.
La registrazione è prorogabile ogni 10 anni, senza limiti di tempo.
LU.S.B.M. può fornire informazioni sulla procedura di registrazione, ma non può suggerire o dare supporto nella scelta del segno da registrare, dei prodotti o servizi o delle classi per le quali viene chiesta la registrazione.
Se il richiedente ha necessità di consigli su queste parti della registrazione può rivolgersi a Consulenti in proprietà industriale i cui recapiti sono disponibili su questo sito.
I residenti nella Repubblica di San Marino possono agire direttamente davanti allUSBM. I non residenti devono avvalersi di Consulenti iscritti nellAlbo dei Consulenti in Proprietà Industriale Abilitati.
LU.S.B.M. non verifica la novità né il carattere distintivo del marchio. La novità e il carattere distintivo tuttavia può essere contestata in giudizio in qualsiasi momento. Spetta al Tribunale Unico della Repubblica di San Marino decidere sulla validità del titolo di protezione.
Registrazione internazionale del marchio mediante il Sistema di Madrid
La Repubblica di San Marino è membro dellAccordo di Madrid e del Protocollo Aggiuntivo, convenzioni internazionali gestite dallOrganizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI WIPO) che ha sede a Ginevra (CH).
Con una unica domanda, un unico pagamento in franchi svizzeri ed in una unica lingua (francese o inglese) il marchio può essere registrato per tutti i paesi indicati dal richiedente, che siano membri delle suddette convenzioni internazionali.
La domanda di registrazione internazionale deve essere depositata presso lU.S.B.M. se il depositante dispone di una domanda di registrazione nazionale o di un marchio già registrato presso lU.S.B.M., il quale provvede a trasmetterla allOMPI/WIPO.
Se la domanda internazionale rivendica la priorità sammarinese essa va inviata allOMPI/WIPO prima della scadenza dei 6 mesi, decorrenti dalla data di deposito nazionale.
LOMPI/WIPO controlla la conformità della domanda ai requisiti dettati dalle Convenzioni internazionali, la iscrive nel registro internazionale e la trasmette ai singoli Stati designati, i quali esaminano la domanda in base alla propria legislazione nazionale e possono rifiutare lestensione entro un periodo massimo di 18 mesi.
MARCHIO COMUNITARIO
Il marchio comunitario è registrato dall'EUIPO ed è valido su tutto il territorio dell'Unione Europea. San Marino non è membro dell'Unione Europea, pertanto il marchio comunitario non conferisce nessuna protezione in relazione al territorio della Repubblica di San Marino. Una domanda di marchio comunitario o un marchio comunitario registrato possono però essere utilizzati come base per estendere la protezione anche alla Repubblica di San Marino attraverso la procedura di registrazione internazionale disciplinata dal Protocollo di Madrid e gestita dall'OMPI/WIPO.